L'istanza può essere presentata allo sportello dell’Ufficio Tributi (Tel. n. 015.541224
interno 4 - fax n. 015.541360), inviata via e-mail all'indirizzo trib.ponderano@ptb.provincia.biella.it oppure via pec all'indirizzo ponderano@pec.ptbiellese.it.
L'autotutela puo' essere richiesta qualora l'illegittimita' degli atti derivi da:
- errore di persona o di soggetto passivo
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto dell'imposta
- doppia imposizione
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione successivamente presentata
-sussistenza dei requisiti per la fruizione di detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati.
L'autotutela puo' essere applicata in via autonoma cioe' d'ufficio, oppure su richiesta del cittadino. La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende automaticamente il termine per il pagamento degli atti ne' quello per presentare ricorso alla commissione tributaria (60 giorni dalla notifica dell'atto). L'ufficio tributi non e' obbligato per legge ad annullare o a rettificare l'atto e nel caso in cui questi rimanga inerte o risponda negativamente all'istanza, si dovra' procedere al ricorso presso il giudice tributario nei termini previsti dalla legge. L'istanza di autotutela puo' essere presentata anche in pendenza di giudizio e anche nel caso in cui si sia gia' provveduto al pagamento dell'atto di accertamento (in questo caso qualora venisse accolta si avra' diritto al rimborso di quanto indebitamente versato).
L'autotutela ha carattere discrezionale e in base alla legge l'ufficio non e' obbligato ad accoglierla ne' a formulare risposta al contribuente che la richiede.
Pertanto occorre prestare attenzione a non fare trascorrere i 60 giorni di tempo dalla notifica dell'atto ritenuto illeggittimo per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria.